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LEGGE 11 dicembre 1962, n. 1790

Miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alla relativa legge 4 dicembre 1956, n. 1450.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/1967)
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Testo in vigore dal:  1-2-1963

Art. 4


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle società che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse società concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.
Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450.