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LEGGE 14 febbraio 1994, n. 114

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.

note: Entrata in vigore della legge: 23/02/1994
Testo in vigore dal:  23-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;
b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991;
c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.