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LEGGE 14 febbraio 1994, n. 114

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e l'ONU e la FAO dall'altra, riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991; b) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede della FAO del 31 ottobre 1950, effettuato a Roma il 15 marzo 1991; c) scambio di lettere tra il Governo italiano e la FAO, interpretativo dell'accordo di sede per il PAM di cui alla lettera a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.

note: Entrata in vigore della legge: 23/02/1994
Testo in vigore dal: 23-2-1994
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  i
seguenti atti internazionali:
   a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana da una parte e
l'ONU  e  la  FAO  dall'altra,  riguardante  la sede per il Programma
alimentare mondiale (PAM), fatto a Roma il 15 marzo 1991;
   b)  scambio  di  lettere  tra  il  Governo  italiano  e   la   FAO
interpretativo  dell'accordo  di  sede della FAO del 31 ottobre 1950,
effettuato a Roma il 15 marzo 1991;
   c)  scambio  di  lettere  tra  il  Governo  italiano  e  la   FAO,
interpretativo  dell'accordo  di  sede per il PAM di cui alla lettera
a), con allegato, effettuato a Roma il 15 marzo 1991.