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LEGGE 14 luglio 1993, n. 235

Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate.

note: Entrata in vigore della legge: 03-08-1993
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Testo in vigore dal:  3-8-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Pubblicità negli ascensori
1. I comuni hanno facoltà di consentire l'esposizione, all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purché non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi sonori.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.