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LEGGE 14 luglio 1993, n. 235

Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate.

note: Entrata in vigore della legge: 03-08-1993
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Testo in vigore dal: 3-8-1993
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Pubblicita' negli ascensori
  1. I comuni hanno facolta' di consentire l'esposizione, all'interno
della  cabina  degli  ascensori  in  servizio  pubblico, di insegne o
iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purche'  non  effettuati  a
mezzo  di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o
a mezzo di apparecchi sonori.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.