stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 538

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/1995)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  28-3-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire 11.834,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.710,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
5. A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire 4.150 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
6. A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1994, 1995 e 1996 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1994-1996 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome e delle università, è determinata, rispettivamente, in lire 480 miliardi, lire 2.650 miliardi e lire 4.380 miliardi. (1)
((2))
10. Le somme di cui al comma 9, che comprendono quelle occorrenti per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
((2))
11. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per lo stesso triennio.


-----------------


AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 1994, n. 725 ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "In relazione a quanto stabilito dai commi 9 e 10 del presente articolo, la spesa prevista al comma 9 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è incrementata, rispettivamente, per gli anni 1995 e 1996, di lire 500 miliardi e di lire 960 miliardi."


-----------------


AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito senza modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, è integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo."