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LEGGE 9 aprile 1993, n. 114

Disposizioni per la piena attuazione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare.

note: Entrata in vigore della legge: 5/5/93
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Testo in vigore dal:  5-5-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. In attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione universitaria degli insegnanti della scuola elementare, il concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare comprende anche una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alla fascia di età e alle conseguenti capacità di apprendimento dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale del concorso.
2. Per la valutazione della prova facoltativa e dei titoli specifici le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.
3. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con proprio decreto, le lingue straniere oggetto della prova nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 2 tra prova d'esame e titoli. Il decreto attribuisce specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere determinate dal Ministro con il decreto predetto.
4. I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che abbiano superato la prova facoltativa, hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera. Il Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza, i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.
5. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento, individuate nel decreto applicativo dell'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, recante riforma dell'ordinamento della scuola elementare.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:
"Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hano funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.
5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli- Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.
6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.
7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.
8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.
- Il testo dell'art. 2, sesto comma, della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) è il seguente: "Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli".
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 148/1990 (Riforma dell'ordinamento della scuola elementare) è il seguente:
"Art. 10 (Insegnamento di una lingua straniera). - 1.
Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni leg- islative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti".