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LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  6-6-1982

Art. 2

(Prove e modalità di svolgimento dei concorsi)


I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale.
Sarà stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 419.
Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche 40 per la prova orale e 20 per i titoli.
Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
Sino al termine di cui al primo comma del precedente articolo 1, i candidati che abbiano superato la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova, orale e nella valutazione dei titoli.
Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonché delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.
L'assegnazione della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.
La graduatoria conserva validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.
L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 14.
Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.
L'anno di formazione è valido come periodo di prova.
Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'articolo 58 e quelle dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Il disposto di cui dal precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.