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LEGGE 7 febbraio 1992, n. 181

Modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 17/3/1992
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Testo in vigore dal:  17-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nell'articolo 316- bis del codice penale, introdotto dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dopo le parole "ente pubblico" sono inserite le seguenti: "o dalle Comunità europee".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 316- bis del codice penale, introdotto dall'art. 3 della legge n. 86/1990 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), come modificato dall'art. 1 della presente legge:
"Art. 316- bis (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la resclusione da sei mesi a quattro anni".