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LEGGE 26 aprile 1990, n. 86

Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 12/5/1990
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Testo in vigore dal:  12-5-1990

Art. 3

1. Dopo l'articolo 316 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 316-bis. - (Malversazione a danno dello Stato). - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a fovorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico intresse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".