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LEGGE 15 gennaio 1992, n. 24

Modificazione dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sulla istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, al fine di annettervi la Fondazione "Giovanni Spitali".

note: Entrata in vigore della legge: 9/2/1992
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Testo in vigore dal:  9-2-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 7 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Alla Scuola è annessa la Fondazione 'Giovanni Spitalì, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24 ottobre 1984, n. 947".
2. I compiti e le funzioni della Fondazione "Giovanni Spitali" in seno alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna verranno stabiliti dallo statuto di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 41.
3. Le iniziative finanziate con i mezzi provenienti dalla Fondazione saranno deliberate dal consiglio direttivo della Scuola integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali e nella delibera dovrà essere espressamente menzionato il contributo della Fondazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ______

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 41/1987 (Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 7. - 1. Il patrimonio della Scuola è costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari già appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.
2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.
2-bis. Alla Scuola è annessa la fondazione 'Giovanni Spitalì, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24 ottobre 1984, n. 947".