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LEGGE 14 febbraio 1987, n. 41

Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/01/1992)
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Testo in vigore dal:  11-3-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1908.
2. Essa è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
NOTE

Note all'art. 1:
- La legge n. 117/1967 concerne l'istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.
- Il R.D. 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, ha approvato lo statuto organico e il ruolo del personale del regio Conservatorio femminile di S. Anna in Pisa.
- Il R.D. n. 1592/1933 ha approvato il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.