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LEGGE 11 agosto 1991, n. 272

Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia.

note: Entrata in vigore della legge: 10-09-1991
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Testo in vigore dal:  10-9-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le integrazioni corrisposte per differenza cambio sulle prestazioni previdenziali ai cittadini pensionati residenti nel comune di Campione d'Italia s'intendono comprese tra i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale a norma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI --------------------

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 34 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), così come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, è il seguente:
"Art. 34 (Altre agevolazioni). - Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valore militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
La pensione reversibile, la tredicesima mensilità e le indennità di accompagnamento, percepite dai ciechi civili ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'impresa locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
Per gli atti indicati nell'art. 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e nell'art. 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 900, le imposte di bollo e di registro sono comprese nelle imposte sulle assicurazioni di cui alla detta legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Per gli atti indicati nell'art. 7, ultimo comma e nell'art. 12, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, le imposte di bollo e registro sono comprese nelle tasse sui contratti di borsa.
I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".
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La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 luglio 1989, n. 387 (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 34, comma primo, nella parte in cui non estende l'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.