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LEGGE 13 agosto 1984, n. 476

Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
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Testo in vigore dal:  5-9-1984

Art. 4


Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
È abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI CRAXI - FALCUCCI - GORIA VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI