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LEGGE 28 giugno 1991, n. 207

Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA).

note: Entrata in vigore della legge: 31/7/1991
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Testo in vigore dal:  31-7-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), del quale l'Italia fa parte a norma della legge 3 dicembre 1977, n. 885.
2. Ai fini di cui al comma 1 è stabilito un contributo di L. 17.255.074.000 per il 1990 e di L. 17.255.074.000 per il 1991.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 885/1977 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo per l'istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA), con allegati, aperto alla firma a New York il 20 dicembre 1976".