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LEGGE 28 giugno 1991, n. 207

Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA).

note: Entrata in vigore della legge: 31/7/1991
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Testo in vigore dal: 31-7-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione
delle  risorse  del  Fondo  internazionale  per  lo sviluppo agricolo
(FISA), del quale l'Italia fa parte a norma della  legge  3  dicembre
1977, n. 885.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1 e' stabilito un contributo di L.
17.255.074.000 per il 1990 e di L. 17.255.074.000 per il 1991.
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n.  885/1977 reca: "Ratifica ed esecuzione
          dell'accordo per l'istituzione di un  Fondo  internazionale
          di  sviluppo  agricolo  (FISA),  con  allegati, aperto alla
          firma a New York il 20 dicembre 1976".