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LEGGE 17 maggio 1991, n. 162

Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

note: Entrata in vigore della legge: 9/6/1991
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Testo in vigore dal:  9-6-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:
"5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".
2. Al numero 5) del terzo comma dell'articolo 6 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: "Tuber aestivum var. uncinatum" sono sostituite dalle seguenti: "Tuber uncinatum".
3. La lettera a) dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituita dalla seguente:
" a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum;".
4. Il numero 5) dell'allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:
"5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole. Matura da settembre a dicembre".
5. Nell'allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a fianco della classifica: "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: "tuber aestivum Vitt., tuber uncinatum Chatin e tuber macrosporum Vitt.";
b) a fianco delle classifiche: "Pezzi di tartufo" e: "Tritume di tartufo", dopo la voce: "tuber aestivum Vitt." sono inserite le seguenti: "tuber uncinatum Chatin, tuber macrosporum Vitt.".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI _______ AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo del n. 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 752/1985 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
(Omissis);
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato".
- Il testo del n. 5) del terzo comma dell'art. 6 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
(Omissis);
5) Tuber uncinatum, dal 1› ottobre al 31 dicembre".
- Il testo della lettera a) dell'art. 13 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum".
- Il testo del n. 5) dell'allegato 1 della citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Allegato 1 (Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili):
(Omissis).
5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero di Fragno. Ha peridio o scorza verrucosa di colore nero, con verruche poco sviluppate, e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare. Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino. Emana un profumo gradevole.
Matura da settembre a dicembre".
- L'allegato 2 alla citata legge n. 752/1985, come modificato dalla presente legge, riguarda la classificazione dei tartufi conservati.