stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1991)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-6-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico.
Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza.
La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati:
1) Tuber magnatum, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre ai 15 marzo;
3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
4) Tuber aestivum, dal 1 maggio al 30 novembre;
5)
(( Tuber uncinatum ))
, dal 1 ottobre al 31 dicembre;
6) Tuber brumale, dal 1 gennaio al 15 marzo;
7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
8) Tuber macrosporum, dal 1 settembre ai 31 dicembre;
9) Tuber mesentericum, dal 1 settembre ai 31 gennaio.
Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2.
È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.