stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 marzo 1991, n. 115

Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI).

note: Entrata in vigore della legge: 9/4/1991
nascondi
Testo in vigore dal:  9-4-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo di lire 300 milioni concesso all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 141, viene elevato a lire 900.000.000 annue a decorrere dal 1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 141/1980 reca: "Aumento del contributo annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)".