stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 marzo 1991, n. 115

Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI).

note: Entrata in vigore della legge: 9/4/1991
nascondi
Testo in vigore dal: 9-4-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  annuo di lire 300 milioni concesso all'Istituto
internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla  criminalita'
e  la giustizia (UNICRI), ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 141,
viene elevato a lire 900.000.000 annue a decorrere dal 1990.
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n.  141/1980 reca: "Aumento del contributo
          annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni  Unite  per  la
          difesa sociale (UNSDRI)".