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LEGGE 28 marzo 1991, n. 107

Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 20/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/1996)
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Testo in vigore dal:  20-4-1991

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990.
2. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzato, per la durata indicata nel medesimo articolo 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000 milioni per l'anno 1990.
3. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 20.000 milioni per l'anno 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale) è il seguente:
"Art. 2. - 1. Per le nuove costruzioni delle navi com- plete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU (*).
2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.
3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai 6 milioni di ECU, nei casi di (*):
a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi;
b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;
c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.
4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.
5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica 'sviluppò dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva CEE.
6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1› gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.
9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi.
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991".
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(*) L'articolo unico del D.M. 13 ottobre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1990) ha così disposto:
"A decorrere dal 1› gennaio 1989 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 26%".
Successivamente l'articolo unico del D.M. 5 marzo 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1990) ha così disposto:
"A decorrere dal 1› gennaio 1990 e con riferimento ai contrati stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al primo coma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte, rispettivamente dal 26% al 20% dal 16% al 14%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 20%".
- Il testo degli articoli 9 e 10 della citata legge n. 234/1989 è il seguente:
"Art. 9. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'art. 1 effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata 'accordo OCSÈ.
3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte e/o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1› gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.
4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori.
Art. 10. - 1. Il contributo di cui all'art. 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1› marzo o dal 1› settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.
2. Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.
3. I lavori di cui all'art. 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio.
Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.
4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'art. 9.
5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.
6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti".
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n. 234/1989 è il seguente:
"Art. 27. - 1. Alle imprese di cui all'art. 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci può essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo è esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente specializzate detto contributo è elevato dell'1,25 per cento semestrale.
2. La durata del contributo di cui al comma 1 è pari a tanti semestri quanti ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire 8.000 milioni".