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LEGGE 14 giugno 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
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Testo in vigore dal:  6-7-1989

Art. 27

1. Alle imprese di cui all'articolo 9 che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 acquistano navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci può essere concesso un contributo semestrale pari al 2 per cento del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile. Il contributo è esteso anche alle attrezzature pertinenti. Nel caso di navi altamente specializzate detto contributo è elevato dell'1,25 per cento semestrale.
2. La durata del contributo di cui al comma 1 è pari a tanti semestri quanti ne mancano alla nave per il compimento del quattordicesimo anno, con un massimo di otto annualità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato per l'anno 1988 un limite d'impegno pari a lire 8.000 milioni.