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LEGGE 12 luglio 1991, n. 202

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 13-7-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
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Testo in vigore dal:  30-5-2004
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Il compenso di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 19 aprile 1982, n. 165, previsto a titolo di rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, è elevato a lire 3.000 dal 1° agosto 1991.
((4))
2. È abrogato il primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249. L'elevazione del compenso di cui al comma 1 non compete al messo speciale che si avvale del rito postale ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890, e del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
3. Il Ministro delle finanze può aggiornare, con proprio decreto, il compenso stabilito al comma 1, ogni due anni, in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Le spese per i compensi di notifica stabiliti al comma 1, le spese postali in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, e quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 139 e 140 del codice di procedura civile, sono ripetibili anche nei confronti dei destinatari di atti ad imposizione diretta ed esigibili tramite ruoli di esazione abbinati alla riscossione dei tributi rettificati con accertamento, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro delle finanze.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4652 e 3854 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, integrati con quota parte delle somme stanziate di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e, successivamente, in relazione alle maggiori entrate previste dal comma 4 del presente articolo, attraverso il recupero derivante dalla ripetibilità delle spese di notifica, poste a carico dei destinatari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ---------------- AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con modificazioni dalla L.

28 maggio 2004, n. 140, ha disposto (con l'art. 7-quinquies, comma 1)

che " Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202,

in quanto applicabile ai procedimenti di notificazione, va interpretato nel senso che il compenso ivi previsto non spetta nelle ipotesi di consegna del certificato o della tessera elettorali".