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LEGGE 28 giugno 1991, n. 215

Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172.

note: Entrata in vigore della legge: 23/7/1991
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Testo in vigore dal:  23-7-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988, n. 172, sono soppresse le parole "a partire dal 1969".
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" d) le attività connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute".
3. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988, n. 172, già prorogato dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 172/1988 reca: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 172/1988, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1. - 1. È istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:
a) i risultati conseguiti e lo stato attuale nella lotta al terrorismo in Italia;
b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione dei responsabili delle stragi e dei fatti connessi a fenomeni eversivi verificatisi in Italia;
c) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597;
d) le attività connesse a fatti si strage o a fenomeni eversivi dell'ordinamento costituzionale e le relative responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni comunque denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute.".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 172/1988 è il seguente:
"Art. 2. - (Omissis).
3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.
(Omissis)".
N.B. - Il termine è stato prorogato al 28 luglio 1991 dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991 dalla presente legge.