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LEGGE 28 giugno 1991, n. 215

Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172.

note: Entrata in vigore della legge: 23/7/1991
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Testo in vigore dal: 23-7-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1988,
n. 172, sono soppresse le parole "a partire dal 1969".
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1988, n. 172,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   " d) le attivita' connesse a fatti di strage o a fenomeni eversivi
dell'ordinamento   costituzionale   e   le  relative  responsabilita'
riconducibili  ad  apparati,  strutture  ed  organizzazioni  comunque
denominati o a persone ad essi appartenenti o appartenute".
  3.  E' prorogato al 31 dicembre 1991 il termine di cui all'articolo
2, comma 3, della legge  17  maggio  1988,  n.  172,  gia'  prorogato
dall'articolo 1 della legge 31 gennaio 1990, n. 12.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  La  legge  n.  172/1988  reca:  "Istituzione  di  una
          commissione  parlamentare  d'inchiesta  sul  terrorismo  in
          Italia e  sulle  cause  della  mancata  individuazione  dei
          responsabili delle stragi".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 1 della legge n. 172/1988, cosi'
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. E' istituita, a norma dell'art.  82  della
          Costituzione, una commissione d'inchiesta per accertare:
               a)  i  risultati  conseguiti  e lo stato attuale nella
          lotta al terrorismo in Italia;
               b) le ragioni che hanno impedito l'individuazione  dei
          responsabili  delle  stragi e dei fatti connessi a fenomeni
          eversivi verificatisi in Italia;
               c)  i  nuovi  elementi  che   possono   integrare   le
          conoscenze  acquisite  dalla  commissione  parlamentare  di
          inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio  di  Aldo
          Moro istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597;
              d) le attivita' connesse a fatti si strage o a fenomeni
          eversivi  dell'ordinamento  costituzionale  e  le  relative
          responsabilita' riconducibili  ad  apparati,  strutture  ed
          organizzazioni  comunque  denominati  o  a  persone ad essi
          appartenenti o appartenute.".
             - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 172/1988
          e' il seguente:
             "Art. 2. - (Omissis).
             3. La commissione deve  ultimare  i  suoi  lavori  entro
          diciotto mesi dal suo insediamento.
             (Omissis)".
             N.B.  -  Il termine e' stato prorogato al 28 luglio 1991
          dall'art.  1  della  legge  31  gennaio  1990,  n.  12,   e
          ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 1991 dalla presente
          legge.