stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

note: Entrata in vigore della legge: 19/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2021)
nascondi
vigente al 20/03/2017
Testo in vigore dal:  8-4-2014 al: 20-4-2020
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Le elezioni dei consigli comunali
((. . .))
si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "All'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio e il 15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"."