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LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

note: Entrata in vigore della legge: 19/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2021)
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vigente al 20/03/2017
Testo in vigore dal: 8-4-2014
al: 20-4-2020
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le elezioni dei consigli comunali ((. . .)) si  svolgono  in  un
turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15
aprile ed il 15  giugno  se  il  mandato  scade  nel  primo  semestre
dell'anno ovvero nello stesso  periodo  dell'anno  successivo  se  il
mandato scade nel secondo semestre. 
  2. Il mandato  decorre  per  ciascun  consiglio  dalla  data  delle
elezioni. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4,  comma  1)
che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per  la
primavera del 1995 hanno luogo, anche in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 1 della legge 7  giugno  1991,  n.  182,  e  successive
modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo  dei
consigli regionali  delle  regioni  a  statuto  ordinario  successivo
all'entrata in vigore della presente legge." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2)  che  "All'articolo  1,
comma  1,  della  legge  7  giugno  1991,  n.   182,   e   successive
modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio  e  il  15  giugno"  sono
sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"."