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LEGGE 10 aprile 1991, n. 123

Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali.

note: Entrata in vigore della legge: 28/4/1991
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Testo in vigore dal:  28-4-1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850,
n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benchè privi di autorizzazione governativa".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'articolo unico della legge n. 1037/1850 (Disciplina degli acquisti dei corpi morali), come modificata dalla presente legge, è il seguente:
"Articolo unico. - Gli stabilimenti o corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare beni stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto previo il parere del Consiglio di Stato.
Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle.
Le norme della presente legge non si applicano alle regioni ed alle province autonome.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, benchè privi di autorizzazione governativa".