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LEGGE 10 aprile 1991, n. 123

Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali.

note: Entrata in vigore della legge: 28/4/1991
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Testo in vigore dal: 28-4-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850,
n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Le  norme  della  presente  legge non si applicano alle regioni ed
alle province autonome.
  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e
dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed  i
rapporti  sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, benche' privi di autorizzazione governativa".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 aprile 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
                               N O T E
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge qui modificata e della quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo dell'articolo unico della legge n. 1037/1850
          (Disciplina  degli  acquisti  dei   corpi   morali),   come
          modificata dalla presente legge, e' il seguente:
             "Articolo  unico.  -  Gli  stabilimenti  o corpi morali,
          siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare  beni
          stabili  senza  essere a cio' autorizzati con regio decreto
          previo il parere del Consiglio di Stato.
             Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie  a
          loro  favore  non avranno effetto se essi non saranno nello
          stesso modo autorizzati ad accettarle.
            Le norme della  presente  legge  non  si  applicano  alle
          regioni ed alle province autonome.
             Restano  validi  gli  atti  ed  i provvedimenti adottati
          dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti  salvi
          gli  effetti  prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente
          alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          benche' privi di autorizzazione governativa".