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LEGGE 9 aprile 1990, n. 87

Interventi urgenti per la zootecnia.

note: Entrata in vigore della legge: 13/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1991)
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Testo in vigore dal:  14-8-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

Art. 1

((
1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.
2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.
4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale.
))