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LEGGE 9 aprile 1990, n. 87

Interventi urgenti per la zootecnia.

note: Entrata in vigore della legge: 13/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1991)
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Testo in vigore dal: 14-8-1991
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
                               Art. 1. 
  ((  1.  Per  un  intervento  straordinario   nella   zootecnia   da
realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale,  e'
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991. 
   2. I progetti sono predisposti da societa' cooperative e da  altre
societa' che assicurino una  significativa  presenza  sui  mercati  e
devono rispondere alle linee strategiche e ai  criteri  stabiliti  in
apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste con  le  procedure  di  cui
all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752. 
   3.  Per  la  predisposizione  del  programma   straordinario,   la
definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e  il
finanziamento  dei  progetti,  e'  costituito  presso  il   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  il  comitato  per   l'intervento
straordinario nel settore zootecnico. 
   4. Il comitato di cui al comma 3  esercita  la  propria  attivita'
osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure  stabilite
dal programma approvato dal CIPE  ai  sensi  del  comma  2  e  quelle
stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste  in  materia
di  provvidenze  contributive  e   creditizie   per   gli   organismi
cooperativi di rilevanza nazionale. ))