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LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2003)
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Testo in vigore dal:  15-3-1990

Art. 4

1. Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "nel numero di due per le armi comuni da sparo", sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di tre per le armi comuni da sparo".