stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2003)
nascondi
Testo in vigore dal: 15-3-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  terzo  comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' sostituito dal seguente:
  "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da
bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le  armi  ad  aria
compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che
si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per
i  quali  la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in
relazione alle  rispettive  caratteristiche,  l'attitudine  a  recare
offesa alla persona".
  2.  All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando  sono
comunque  detenuti  o portati per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso,  salvataggio  o  attivita'  di  protezione
civile".
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  terzo  comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' sostituito dal seguente:
  "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da
bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le  armi  ad  aria
compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che
si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per
i  quali  la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in
relazione alle  rispettive  caratteristiche,  l'attitudine  a  recare
offesa alla persona".
  2.  All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando  sono
comunque  detenuti  o portati per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso,  salvataggio  o  attivita'  di  protezione
civile".