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LEGGE 6 novembre 1990, n. 323

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania.

note: Entrata in vigore della legge: 28/11/1990
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Testo in vigore dal:  28-11-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto all'atto del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n. 434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione, è esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonché ai graduati in servizio continuativo, già internati militari in Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del distintivo d'onore di "volontario della libertà" ai sensi della legge 1 dicembre 1977, n. 907.
2. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della legge 1 dicembre 1977, n. 907, è riconosciuto partecipazione ad operazioni di guerra.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 434/1/980 (Vautazione a titolo onorifico delle funzioni di comando riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unità partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate) è il seguente:
"Art. 1. - A coloro che, in qualità di ufficiali o sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno partecipato alla guerra partigiana e che, per tale partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 (2), anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attività di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi precedenti la data di liberazione della zona in cui operarono, è concessa, a titolo onorifico, una promozione al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto".
"Art. 4. - La promozione a titolo onorifico, al grado superiore, di cui all'art. 1, è concessa anche a tutti gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi".
- La legge n. 907/1977 reca: "Conferimento del distintivo di onore di 'volontario della libertà', al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza".