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LEGGE 6 novembre 1990, n. 323

Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania.

note: Entrata in vigore della legge: 28/11/1990
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Testo in vigore dal: 28-11-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  beneficio  della  promozione  onorifica al grado superiore,
indipendentemente dalle promozioni conseguite  per  diritto  all'atto
del  collocamento,  in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in
congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980,  n.
434,  per  gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento,
che hanno partecipato alla guerra partigiana o  hanno  combattuto  in
reparti  regolari  o  non regolari delle Forze armate nella guerra di
liberazione, e' esteso agli ufficiali  e  sottufficiali,  nonche'  ai
graduati   in  servizio  continuativo,  gia'  internati  militari  in
Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del
distintivo  d'onore  di  "volontario  della  liberta'" ai sensi della
legge 1  dicembre 1977, n. 907.
  2.  Fatti  salvi  gli  altri  requisiti  personali,  il  periodo di
internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini  della
legge  1   dicembre  1977,  n. 907, e' riconosciuto partecipazione ad
operazioni di guerra.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 434/1/980
          (Vautazione a titolo onorifico delle  funzioni  di  comando
          riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla
          guerra di liberazione in Italia e all'estero  nelle  unita'
          partigiane  o nelle formazioni regolari delle Forze armate)
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  A  coloro  che, in qualita' di ufficiali o
          sottufficiali,   effettivi   o   di   complemento,    hanno
          partecipato   alla   guerra  partigiana  e  che,  per  tale
          partecipazione, hanno conseguito, oltre alla  qualifica  di
          partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto
          legislativo luogotenenziale 21 agosto  1945,  n.  518  (2),
          anche  una qualifica gerarchica partigiana per un'attivita'
          di comando svolta per un periodo non inferiore a  tre  mesi
          precedenti  la  data  di  liberazione  della  zona  in  cui
          operarono, e' concessa, a titolo onorifico, una  promozione
          al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria
          o   in   congedo,   in    qualunque    momento    avvenuto,
          indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto".
             "Art.  4.  -  La promozione a titolo onorifico, al grado
          superiore, di cui all'art. 1, e' concessa anche a tutti gli
          ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che,
          dopo l'8 settembre  1943,  abbiano  combattuto  in  reparti
          regolari  o non regolari delle Forze armate nella guerra di
          liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi".
             -   La   legge   n.  907/1977  reca:  "Conferimento  del
          distintivo di onore  di  'volontario  della  liberta'',  al
          personale  militare  deportato  nei  lager  che rifiuto' la
          liberazione  per  non  servire  l'invasore  tedesco  e   la
          repubblica sociale durante la Resistenza".