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LEGGE 30 luglio 1990, n. 222

Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune.

note: Entrata in vigore della legge: 23/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1991)
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Testo in vigore dal:  23-8-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, operanti con finalità turistiche in territori montani interessati dagli eccezionali fenomeni climatici-meteorologici di carenza delle precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
2. Sono altresì sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualità di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990.
4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverrà, mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.