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LEGGE 30 luglio 1990, n. 222

Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune.

note: Entrata in vigore della legge: 23/8/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1991)
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Testo in vigore dal: 23-8-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti  delle  imprese esercenti servizi di trasporto a
fune,  operanti  con  finalita'  turistiche  in   territori   montani
interessati  dagli  eccezionali  fenomeni  climatici-meteorologici di
carenza delle precipitazioni nevose, sono sospesi i termini  per  gli
adempimenti  connessi  al  versamento  dei contributi di previdenza e
assistenza sociale, ivi compresa la quota a  carico  dei  dipendenti,
nonche'  i  contributi  per  le  prestazioni  del  Servizio sanitario
nazionale.
  2.  Sono  altresi'  sospesi  i  versamenti  in  materia  di imposte
dirette, anche in qualita' di  sostituti  d'imposta,  la  riscossione
mediante   ruoli   e   gli  obblighi  di  liquidazione  e  versamento
dell'imposta sul valore aggiunto.
  3.  Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990.
  4.  Il  recupero  delle  somme dovute e non corrisposte per effetto
delle predette sospensioni avverra',  mediante  rateizzazione  in  un
anno  e  senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere
dal 31 dicembre 1990.