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LEGGE 5 luglio 1990, n. 173

Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale.

note: Entrata in vigore della legge: 26/7/1990
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Testo in vigore dal:  26-7-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a concedere un prestito pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare, in tre rate annuali a tassi di mercato, al "conto prestiti" della "Enhanced Structural Adjustment Facility" (ESAF), amministrata dal Fondo monetario internazionale (FMI), alle condizioni e secondo le modalità previste dal progetto di accordo approvato dal consiglio di amministrazione del FMI il 27 luglio 1988, allegato alla presente legge.
2. Sul prestito di cui al comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.