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LEGGE 5 luglio 1990, n. 173

Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale.

note: Entrata in vigore della legge: 26/7/1990
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Testo in vigore dal: 26-7-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'Ufficio  italiano  dei  cambi  e'  autorizzato a concedere un
prestito pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP)  da
erogare,  in tre rate annuali a tassi di mercato, al "conto prestiti"
della "Enhanced Structural Adjustment Facility" (ESAF),  amministrata
dal  Fondo  monetario internazionale (FMI), alle condizioni e secondo
le modalita' previste dal progetto di accordo approvato dal consiglio
di  amministrazione del FMI il 27 luglio 1988, allegato alla presente
legge.
  2.  Sul  prestito  di cui al comma 1 e' accordata la garanzia dello
Stato per il rimborso del capitale oltre gli  interessi,  nei  limiti
del tasso agevolato praticato dall'ESAF.