Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti
dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso
l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di
applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini
dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà
universitarie.
note:
Entrata in vigore della legge: 6/7/1990
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)