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LEGGE 23 giugno 1990, n. 169

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie.

note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  6-7-1990 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, nonché agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonché ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia militare e le scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previe intese tra il Ministero della difesa ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.
3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione all'Accademia militare e agli altri istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nel predetto comma 1;
b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;
c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.
4. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1959, n. 397, in materia di equiparazione al biennio propedeutico di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'Accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.
5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata.
_______________________________
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 105 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), e successive modificazioni, è il seguente:
"Art. 105 (Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato). - Le Accademie militari, l'Istituto idrografico della Marina e gli altri istituti militari di istruzione superiore per la formazione e la specializzazione degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari in relazione alle proprie esigenze didattiche, risultanti dai piani di studi approvati annualmente dal Ministro competente, al seguente personale:
a) professori straordinari, ordinari e assistenti dei ruoli organici delle Accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo;
b) professori straordinari, ordinari e associati di ruolo nelle università statali anche a tempo pieno in aggiunta all'insegnamento d'obbligo previo nulla osta dei consigli di facoltà;
c) lettori di lingua straniera;
d) professori a contratto secondo le modalità dell'art. 25, nei limiti del 10 per cento degli insegnamenti.
Ai docenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma gli insegnamenti vengono attribuiti con decreto del Ministro dell'amministrazione cui appartiene l'accademia o istituto militare.
Ai docenti di cui alla lettera c) del precedente primo comma gli insegnamenti vengono attribuiti mediante la stipulazione di contratto di diritto privato a tempo determinato.
La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.
Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto le accademie e gli istituti di cui sopra provvederanno a rivedere i loro ordinamenti adeguandoli, per quanto concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni del presente decreto".
- La legge n. 397/1959 reca: "Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le scuole d'applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico d'ingegneria".