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LEGGE 23 giugno 1990, n. 166

Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 15/7/1990
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Testo in vigore dal:  15-7-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, è elevato da trentasei a quarantotto mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI -------------------------------------------------------

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo unico della legge n. 472/1982 (Norme per il distacco temporaneo di personale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente:
"Articolo unico. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità.
Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza".
- Il periodo di distacco fu portato a trentasei mesi dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, riguardante anch'essa il prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.