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LEGGE 23 giugno 1990, n. 166

Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

note: Entrata in vigore della legge: 15/7/1990
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Testo in vigore dal: 15-7-1990
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  periodo  di distacco di dipendenti degli enti previdenziali
presso la Direzione generale della previdenza  e  assistenza  sociale
del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  cui
all'articolo unico della legge 22  luglio  1982,  n.  472,  prorogato
dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, e' elevato da
trentasei a quarantotto mesi.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 giugno 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  periodo  di distacco di dipendenti degli enti previdenziali
presso la Direzione generale della previdenza  e  assistenza  sociale
del   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  cui
all'articolo unico della legge 22  luglio  1982,  n.  472,  prorogato
dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, e' elevato da
trentasei a quarantotto mesi.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 giugno 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
                                  della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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