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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

note: Entrata in vigore: 1/1/1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1 che entra in vigore il 16/12/1990.
Successivamente la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha differito l'entrata in vigore all'1/1/1993.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1995)
Testo in vigore dal:  10-12-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 75


(Esecuzione del sequestro
conservativo dei mobili)
1. Il primo comma dell'articolo 678 del codice di procedura civile è costituito dal seguente:
"Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo e comparire davanti al pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi".
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".