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LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2021)
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Testo in vigore dal:  19-12-1992
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Art. 33

(Norme per i soggetti autorizzati)
1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14, ai commi 6 e 8 a 15 dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20 nonché le connesse disposizioni sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21.
2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto dal comma 16 dell'articolo 15); 9 ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo 31, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in ambito nazionale nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3 dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992 , la percentuale di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono riguardare anche emittenti televisive locali.
((3))
3. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine la concessione èrevocata di diritto e gli impianti vengono disattivati qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni medesime.
4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto di reti televisive, la dimissione forzata ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente comma.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 ottobre 1992, n. 408, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 483, ha disposto (con l'art.4 , comma 1) che " Il termine di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 1 ottobre 1994. "