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LEGGE 9 aprile 1990, n. 87

Interventi urgenti per la zootecnia.

note: Entrata in vigore della legge: 13/5/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1991)
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Testo in vigore dal:  14-8-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

((
1. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418
))
2.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1991, N. 252 ))
.
3. I membri del Comitato sono posti, se dipendenti da
amministrazioni dello Stato, fuori dal ruolo per il tempo necessario all'esercizio del loro mandato.
4. Il Comitato si avvale delle strutture amministrative e tecniche del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché, per la valutazione e il monitoraggio dei progetti, di un gruppo di tre esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali, nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Presso lo stesso Comitato può essere comandato personale dipendente dallo Stato, da enti pubblici, anche economici, o da società a prevalente partecipazione pubblica, in numero non superiore a dieci unità complessive.

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-15 marzo 1991, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 20/03/1991, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della L. 9 aprile 1990, n. 87 nella parte in cui prevede che il Comitato "attua i suoi interventi sia direttamente che per il tramite della società per azioni costituita ai sensi dell'art. 5