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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 47

Rifinanziamento della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

note: Entrata in vigore della legge: 1/3/1989
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Testo in vigore dal:  1-3-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Per le finalità di cui agli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 366 miliardi per l'anno 1988 da ripartire sui capitoli 7706, 7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1988, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle medesime proporzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1› febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della legge n. 308/1982 è il seguente:
"Art. 6 (Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia). - Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a favorire il contenimento dei consumi di energia primaria e l'utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo e agricolo, nella produzione di energia elettrica in abitazioni rurali non elettrificate e nella produzione di acqua calda sanitaria o destinata ad impianti sportivi, è autorizzata la spesa di lire 590 miliardi da ripartirsi in ragione di lire 115 miliardi nell'anno 1981, di lire 158 miliardi nell'anno 1982 e di lire 317 miliardi per l'anno 1983.
La complessiva somma di 590 miliardi, di cui al comma precedente, è ripartita tra le regioni secondo i criteri fissati dal CIPE, udita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Con imputazione su tale somma possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 30 per cento della spesa di investimento documentata e fino ad un limite di 15 milioni di lire, per ciascuno dei seguenti interventi:
1) la coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non inferiore al 20 per cento e sia effettuata secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
2) l'installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti in sostituzione dei generatori attualmente in funzione. Nella allegata tabella B sono indicate le caratteristiche che individuano i generatori ad alto rendimento;
3) l'installazione di pompe di calore o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili che consentano la copertura di non meno del 30 per cento del fabbisogno termico annuo dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del decretolegge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1980, n. 178;
4) l'installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia elettrica e di calore;
5) l'utilizzo di impianti fotovoltaici e, o altra fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica per edifici rurali non elettrificati, abitati stabilmente dal conduttore del relativo fondo. Per tali interventi il contributo può essere elevato fino all'80 per cento;
6) l'installazione di sistemi di controllo integrati, in edifici civili purché dotati di impianti di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 100 mila k/cal, ovvero in edifici pubblici, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici, ove non previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al terzo comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392".
"Art. 8 (Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale). - Al fine di contenere i consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale possono essere concessi contributi sugli interessi per mutui fino a 10 anni deliberati dagli istituti di credito a medio termine allo scopo di finanziare interventi intesi a favorire la riduzione dei consumi mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti.
Possono essere ammesse al contributo le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore al 15 per cento dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica sia per i servizi generali sia per usi industriali e, o di processo. Ai fini della valutazione del risparmio di idrocarburi e di energia elettrica, un chilogrammo di idrocarburi viene considerato equivalente a 4 chilowattora di energia elettrica.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato il limite d'impegno di 90 miliardi per l'anno 1981, di lire 90 miliardi per l'anno 1982 e di lire 120 miliardi per l'anno 1983.
I contributi di cui al primo comma non possono eccedere, per ciascuna delle predette iniziative, il limite di lire 500 milioni.
In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la regione, su richiesta inoltrata direttamente dall'interessato, può concedere contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa preventivata e con il limite di 500 milioni.
Sul contributo possono essere concesse anticipazioni in corso di opera garantite da polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative emesse da istituti e accettate dall'ente erogante".
"Art. 10 (Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore). - È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 1 miliardo per l'anno 1981, di lire 5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 4 miliardi nell'anno 1983 per concedere a regioni e comuni o loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4, punto 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ad industrie e loro consorzi, a consorzi costituiti tra industrie ed enti pubblici, contributi a fondo perduto per studi di fattibilità tecnico-economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili di cui all'art. 1 della presente legge.
Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel limite massimo del 50 per cento della spesa prevista sino ad un massimo di 50 milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di 300 milioni per i progetti esecutivi, purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:
la potenza della rete di distribuzione del calore erogato all'utenza deve essere superiore a 20 MW t.;
la potenza elettrica installata per la cogenerazione deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza;
nel caso di utilizzazione di energie rinnovabili la potenza termica deve essere pari ad almeno 5 MW t.
È altresì autorizzata la spesa di lire 415 miliardi in ragione di lire 135 miliardi per l'anno 1981, di lire 145 miliardi per l'anno 1982 e di lire 135 miliardi per l'anno 1983, per contributi in conto capitale ai soggetti di cui al primo comma che costruiscano o sviluppino gli impianti di cui al primo comma.
Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite del 30 per cento della spesa totale preventivata.
La domanda relativa di contributo deve essere corredata da uno studio di fattibilità tecnico-economica e dalle specifiche tecniche.
Le modalità di erogazione dei contributi, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e corretta manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico, dovrà includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione".
"Art. 11 (Progetti dimostrativi). - È autorizzata la spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21 miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche di cui all'art. 1, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità.
Il contributo è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa documentata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Il 10 per cento della somma stanziata è riservato alle realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi".
"Art. 14 (Piccole derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). - È autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di contributi in conto capitale per iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della presente legge;
2) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni di acqua.
I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti e alle società consorziate che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri civili o industriali o per cederla in tutto o in parte all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 4.
La domanda di ammissione al contributo, corredata degli elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del piano di manutenzione e di esercizio, deve essere presentata tramite le regioni interessate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.
Il contributo di cui al precedente comma è erogato in corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa documentata.
Per l'istruttoria delle domande di concessione di derivazione idroelettrica realtive agli impianti di cui al primo comma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342".
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 364/1987 (Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784) è il seguente:
"Art. 1. - 1. Sono autorizzate ulteriori spese per 40 e 72 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7706, di nuova istituzione "Somme da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'edilizia", e 7707 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Sono autorizzate spese per 2, 195, 10 e 26 miliardi di lire per le finalità di cui, rispettivamente, ai capitoli 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione, per l'anno 1987, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".