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LEGGE 1 febbraio 1989, n. 47

Rifinanziamento della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

note: Entrata in vigore della legge: 1/3/1989
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Testo in vigore dal: 1-3-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  finalita' di cui agli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di
lire  366  miliardi  per  l'anno 1988 da ripartire sui capitoli 7706,
7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione,  per  l'anno
1988, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nelle medesime proporzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1988,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento legge  n.  308
del  1982  in  materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio
dei consumi energetici".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 1› febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  finalita' di cui agli articoli 6, 8, 10, 11 e 14 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di
lire  366  miliardi  per  l'anno 1988 da ripartire sui capitoli 7706,
7707, 7708, 7709, 7710 e 7713 dello stato di previsione,  per  l'anno
1988, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nelle medesime proporzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31
agosto  1987,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 445.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma 1 si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1988,
all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento legge  n.  308
del  1982  in  materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio
dei consumi energetici".
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 1› febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  DE MITA, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI