stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 febbraio 1989, n. 35

Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi.

note: Entrata in vigore della legge: 08/02/1989
nascondi
Testo in vigore dal:  8-2-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al ruolo del personale ausiliario di addetto al servizio automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si accede, in relazione alle particolari esigenze del servizio, in deroga alle disposizioni della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché a quelle concernenti l'assunzione obbligatoria degli appartenenti alle categorie di cui agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, mediante concorso per esame.
2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneità, integrata da una prova psicotecnica, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del relativo bando, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della patente di guida di categoria "D".
Note all'art. 1:
- La legge n. 56/1987 reca "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".
- La legge n. 482/1968 contiene la "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private". Le categorie dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, elencate negli articoli da 2 a 7 della suddetta legge, sono nell'ordine:
invalidi di guerra e invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; privi della vista; sordomuti.
- Il testo vigente dell'art. 2 testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come modificato dall'articolo unico della legge 29 ottobre 1984, n. 732, e da ultimo dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1989, n. 25 (che entrerà in vigore il 15 febbraio 1989), è il seguente:
"Art. 2 (Requisiti generali). - Possono accedere agli impieghi civili dello Stato coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quarantacinque anni di età;
3) (abrogato)
4) idoneità fisica all'impiego.
L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
Per l'ammissione a particolari carriere, gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere anche altri requisiti.
Il titolo di studio per l'accesso a ciascuna carriera è stabilito dagli articoli seguenti.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione".