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LEGGE 3 febbraio 1989, n. 35

Disciplina dell'assunzione del personale della carriera ausiliaria del Ministero di grazia e giustizia addetto al servizio automezzi.

note: Entrata in vigore della legge: 08/02/1989
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Testo in vigore dal: 8-2-1989
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  ruolo  del  personale  ausiliario  di  addetto  al servizio
automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si  accede,  in  relazione
alle  particolari  esigenze del servizio, in deroga alle disposizioni
della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  nonche'  a  quelle  concernenti
l'assunzione  obbligatoria  degli  appartenenti alle categorie di cui
agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968,  n.  482,  mediante
concorso per esame.
  2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneita', integrata da
una prova psicotecnica, secondo le modalita'  che  saranno  stabilite
con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
  3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del
relativo  bando,  oltre  ai  requisiti  di  cui  all'articolo  2,   e
successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della  patente  di  guida  di
categoria "D".
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  ruolo  del  personale  ausiliario  di  addetto  al servizio
automezzi dell'Amministrazione giudiziaria si  accede,  in  relazione
alle  particolari  esigenze del servizio, in deroga alle disposizioni
della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  nonche'  a  quelle  concernenti
l'assunzione  obbligatoria  degli  appartenenti alle categorie di cui
agli articoli da 2 a 7 della legge 2 aprile 1968,  n.  482,  mediante
concorso per esame.
  2. L'esame consiste in una prova pratica di idoneita', integrata da
una prova psicotecnica, secondo le modalita'  che  saranno  stabilite
con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
  3. Sono ammessi al concorso i cittadini italiani che, alla data del
relativo  bando,  oltre  ai  requisiti  di  cui  all'articolo  2,   e
successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, sono in possesso della  patente  di  guida  di
categoria "D".